Il settore dello spazio, in particolare della c.d. Space Economy, ha importanti implicazioni, spesso non integralmente percepite dalla pubblica opinione, in tutti gli aspetti della nostra società.
Come noto, la Space Economy è la catena del valore che, partendo dalla fase di ricerca, sviluppo e realizzazione arriva alla generazione di prodotti e servizi che coprono una variegata gamma di attività, quali le telecomunicazioni evolute, la navigazione e il posizionamento, il monitoraggio ambientale e del clima, le previsioni meteorologiche, la protezione dal rischio di impatto di asteroidi con la Terra, lo sfruttamento minerario degli asteroidi o altri corpi celesti, il supporto all’aviazione civile, ai droni, agli utilizzi militari e molti altri.
Le stime della Space Economy sono emblematiche della sua crescente importanza nell’economia mondiale:
• il Report SACE 2024 indica il giro d’affari in Italia dell’Economia dello spazio in 3 miliardi di euro di cui il 27% generato da start up ed il 66% da medie imprese.
Allo stato, l’Italia è il terzo finanziatore dell’ESA con il 15% degli investimenti ed uno stanziamento fino al 2026 di 7,23 miliardi di euro per programmi di ricerca, potenziamento delle infrastrutture ed innovazione tecnologica.
• Il “Piano Strategico Space Economy” definito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2018, già definiva la Space Economy “una delle più promettenti traiettorie di sviluppo dell’economia mondiale dei prossimi decenni” ed indicava in 4,7 miliardi di euro la previsione di investimento
Dallo studio pubblicato da Eurispes nel Marzo 2025, emerge che l’Italia è il sesto paese al mondo per rapporto tra investimenti nello spazio e PIL.
Occorre, tuttavia, sottolineare che dall’ultimo rapporto dell’Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, alcuni numeri della Space Economy si sono ridotti rispetto ai picchi raggiunti nel 2016, quando venivano prodotti veicoli e satelliti per le missioni spaziali per un valore pari a 6,2 miliardi di Euro, dato rimasto sostanzialmente invariato fino al 2019, anche in forza dei costanti investimenti pubblici nel settore spaziale da parte dell’Unione Europea, anche mediante l’ESA.
Per quanto attiene all’Italia, sempre secondo Eurostat, l’esportazione dei veicoli ed altri oggetti spaziali, nel 2022 è stata pari a 512 milioni di euro, mentre nel 2012 e nel 2019 si era attestata a circa 1,74 miliardi di Euro e nel 2023 ha registrato 7,5 miliardi di euro.
Dati che dimostrano che la crescita del settore è ancora soggetta ad oscillazioni derivanti da più fattori, quali le politiche e lo stato delle economie nazionali, le tensioni ed i conflitti a livello mondiale e le persistenti incertezze di natura tecnologica e normativa.
1. La legge italiana sullo spazio
L’Italia, dopo una lunga attesa ed un iter parlamentare iniziato lo scorso anno, si è finalmente dotata per la prima volta di una normativa in materia di attività spaziali con la Legge n. 89 del 13 Giugno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2025.
Il percorso, culminato con la legge n. 89/2025, era iniziato nel 2016 con l’adozione del Piano Strategico Space Economy da parte della cabina di regia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale aveva fatto seguito l’istituzione del Comitato Interministeriale per le Politiche allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale (COMINT), avvenuta con la Legge n. 7/2018. Tale ente ha approvato poi, l’anno successivo, il Documento Strategico di politica spaziale nazionale, inizialmente predisposto dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che a sua volta ha elaborato anche il documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020/2029.
Tale intervento legislativo è stato necessario per disciplinare l’accesso allo spazio extra-atmosferico degli operatori privati e pubblici, nonché tutte le attività spaziali, comprese quelle produttive ed estrattive, fino alla fase di rientro e smaltimento (la legge, invero, non specifica quando l’attività possa essere definita “spaziale”, né fornisce una definizione delle attività interconnesse che potrebbero essere oggetto di un’unica autorizzazione).
La struttura della legge è, in termini generali, conforme a quella adottata da altri Stati europei, come ad esempio la Francia e la Germania; in estrema sintesi, i principi ispiratori e le direttrici della legge, composta da trentuno articoli distribuiti in cinque titoli, possono essere così riassunti:
La portata generale del quadro giuridico internazionale, privo di norme di dettaglio, rimette alle legislazioni nazionali il compito di prevedere meccanismi e procedure in materia di esercizio delle attività spaziali da parte degli operatori, in questo caso, operanti nel territorio italiano o italiani al di fuori di esso, come sancisce l’art. 3 della Legge definendo il suo ambito di applicazione.
Autorità competenti e procedimento autorizzativo.
L’iter autorizzativo, disciplinato dall’art. 7, sul presupposto della dichiarata natura strategica di tali attività, coinvolge più enti istituzionali nella verifica dei requisiti di natura tecnica, finanziaria ed ambientale attribuita alla Agenzia Spaziale Italiana ed in misura minore al COMINT (Comitato Interministeriale per le Politiche allo spazio e alla ricerca aerospaziale), tenuto comunque ad esprimere un parere vincolante ed al Ministero della Difesa (art. 11) per gli aspetti di sua competenza.
E’, difatti, prevista l’esclusione dalla applicazione della disciplina per le attività spaziali e quelle correlate condotte direttamente dal Ministero della Difesa e dagli organismi di informazione e sicurezza.
L’autorizzazione è subordinata alla verifica da parte di ASI nel termine di sessanta giorni, in ordine al possesso di requisiti oggettivi, di idoneità tecnica ed in materia di sicurezza e resilienza delle infrastrutture rispetto ai rischi informatici e di sostenibilità ambientale (art. 5) e di requisiti soggettivi, elencati all’art. 6, che condizionano il rilascio dell’autorizzazione, che consistono in:
requisiti generali di condotta previsti dall’art. 94 del D.L. 31.03.2023 n. 36; capacità professionali e tecniche idonee per le attività per le quali si richiede l’autorizzazione; adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all’attività spaziale da condurre; stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro alle modalità di cui al successivo art. 21; disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, provvisto da un fornitore abilitato.
Verificata la sussistenza di tali requisiti, la richiesta viene presentata alla Autorità Responsabile (Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità con delega alle politiche spaziali o aerospaziali) per il tramite dell’ASI (alla quale gli artt. 11 e 14 attribuiscono anche poteri di programmazione, coordinamento e vigilanza), con coinvolgimento anche del Ministero della Difesa e del COMINT, anche sull’eventuale grave pregiudizio per gli interessi dello Stato su diversi profili; l’esito della domanda dovrà avvenire nel termine di 120 giorni, ridotti a sessanta se vengono applicati accordi di mutuo riconoscimento con Stati terzi che dispongono di analoghe normative.
Nell’ambito delle proprie verifiche, il COMINT può adire altre amministrazioni pubbliche interessate, gli organi di informazione e sicurezza dello Stato, il Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
L’autorizzazione (che può essere cumulativa per missioni interconnesse o costellazioni di satelliti) può prevedere prescrizioni e stabilisce la durata che può essere prorogata; può essere modificata per ragioni sopravvenute (art. 8) o sospesa (art. 9) ed è possibile il trasferimento dell’attività spaziale o della proprietà dell’oggetto spaziale, previa autorizzazione dell’Autorità Responsabile (art. 10).
Infine, per le attività di minore impatto, come quelle di natura scientifica, è prevista una procedura autorizzativa semplificata.
Altro aspetto rilevante della nuova normativa, è costituito dalla previsione di decreti di attuazione (art. 13) che avranno natura prevalentemente tecnica (condizioni di sicurezza, documentazione, sanzioni, etc.) e forniranno condizioni specifiche per l’iter autorizzativo, requisito necessario in una materia dove predominano investimenti, ancor più se per importi elevati, di natura privata.
Infine, per venire incontro alle richieste avanzate dagli stakeholders privati, l’articolo 4 prevede il riconoscimento delle autorizzazioni concesse da altri Stati, qualora i criteri siano equivalenti a quelli previsti dalla Legge o in forza di un accordo bilaterale.
L’iter amministrativo appare complesso considerato che la pubblica amministrazione è presente a più livelli con enti diversi e la sua efficacia non potrà che essere verificata in sede di sua concreta applicazione.
Il sistema adottato dal legislatore italiano si caratterizza per un sistema misto, che prevede una autorizzazione sia per singole attività che per una serie di attività dello stesso tipo o, addirittura, interconnesse, a differenza di quanto accade nella maggior parte dei paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Olanda, tra gli altri) che prevedono autorizzazioni per singole operazioni spaziali.
Altri Paesi, viceversa, come la Francia e l’Australia, prevedono licenze generali di durata pluriennale per operatore.
L’iter autorizzativo introdotto, è ispirato ad una forte impronta discrezionale, sia nella prima fase di natura tecnica ed istruttoria, considerato che l’ASI è comunque un organo dello Stato e non una autorità indipendente ed è dotato, nell’ambito del procedimento, di poteri estremamente incisivi, come, ad esempio, la facoltà di esprimere un parere negativo di apparente natura vincolante per l’Autorità Responsabile; sia nella fase più propriamente politico-amministrativa, già di per sé caratterizzata per sua natura da una forte natura discrezionale.
Tale facoltà appare ancora più rafforzata in considerazione del fatto che i poteri attribuiti sono analoghi a quelli previsti dal D.L. n. 21/2012 in tema di Golden Power (norma peraltro espressamente richiamata nel testo legislativo).
I poteri discrezionali attribuiti all’Autorità Responsabile in termini così ampi (valutazione legittima in considerazione dell’interesse pubblico in una materia così delicata come quella spaziale) dovranno essere implementati considerando, nel contempo, il principio di accesso equo e non indiscriminato richiamato dalla stessa normativa in questione, che si riflette, ad esempio, anche nel favor espresso per soluzioni di partenariato pubblico e privato.
Registro ed immatricolazione degli oggetti spaziali. Regime di responsabilità e obbligo di garanzia assicurativa
La registrazione o immatricolazione degli oggetti spaziali, disciplinata dal titolo terzo della Legge, è determinante per stabilire il c.d. Launching State e, quindi, il regime di responsabilità e di giurisdizione in base alla Convenzione sulla Registrazione del 1975.
A tale fine, la legge prevede (art. 15) l’introduzione di un Registro nazionale degli oggetti spaziali, gestito dall’ASI, ove devono essere iscritti tutti gli oggetti che presuppongono la qualifica di stato di lancio dell’Italia secondo quanto prescritto dalla citata Convenzione, oltre un Registro complementare dedicato agli oggetti acquisiti in orbita da operatori italiani, ai fini della trasparenza e del regime probatorio in caso di controversie (art. 17) e, in generale, un obbligo informativo in materia di immatricolazione a carico dell’operatore (art. 16).
A livello internazionale, è previsto un ulteriore registro (il c.d. Resolution Register) presso il Segretario Generale ONU, in forza della Risoluzione 1721 (XVI) approvata nel 1961 dall’Assemblea Generale ONU, organo coinvolto anche nell’ambito dell’obbligo di invio al suo Segretario Generale, dei dati identificativi del bene inseriti nel Registro Nazionale, allo scopo di favorire la condivisione costante delle relative informazioni.
Per quanto concerne la responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato, la nuova normativa si muove nell’ambito dei seguenti principi:
Tale Convenzione prevede un duplice regime di responsabilità a carico dello Stato di Lancio:
Il titolo IV della legge, tuttavia, (art. 18), non prevede tale distinzione e prevede che l’operatore sia sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, escluso solo il caso in cui l’operatore provi che i danni sono stati causati in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all’operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, o se provi che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato.
La responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l’operatore provi che (i) i danni siano stati in via esclusiva e con dolo da un terzo e che il fatto del terzo non poteva essere impedito; (ii) i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato (con condotta grevemente colposa). La norma richiama in via analogica anche l’applicazione dell’art. 1227 c.c., norma che fa riferimento al concorso di colpa del creditore, mentre, in questo caso, il concorso è riferito alla parte danneggiata.
Sotto il profilo del quantum, la legge prevede che nei casi sopra descritti, l’operatore autorizzato risponde del danno sino al limite minimo sancito dall’art. 21, comma 1, di 50 milioni di euro (venti, in caso di start-up innovativa o per finalità di ricerca); limite che decade automaticamente in assenza di copertura o mancato rispetto delle prescrizioni, con conseguente responsabilità illimitata dell’operatore.
Tale norma prevede, inoltre, l’obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria, per cui gli operatori autorizzati devono stipulare contratti assicurativi o di analoga natura, a copertura dei danni derivanti dall’attività spaziale, con massimale fino a 100 milioni di euro per sinistro. Tale massimale, da una parte, espone meno lo Stato nel caso in cui sia destinatario di richieste risarcitorie in base alla legge o alle convenzioni internazionali; dall’altra, potrebbe rendere meno attrattivo per gli operatori il regime autorizzatorio italiano rispetto ad altri Paesi Europei, ad esempio, come la Francia ed il Regno Unito, ove il massimale è di sessanta milioni di euro.
Tale limite può, tuttavia, essere ridotto, in base a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto, laddove vengano individuate tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell’attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti si muovono, della durata e tipologia dell’attività spaziale.
L’art. 19 disciplina il caso in cui lo Stato italiano sia chiamato a rispondere da uno Stato straniero per i danni causati da oggetti spaziali in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 Marzo 1972 o di altre norme internazionali.
In tali ipotesi, lo Stato ha la facoltà di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’operatore dell’attività spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro 24 mesi dall’avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie, con il limite di cui all’art. 21, comma 1, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art. 18, comma 4.
In Italia, tuttavia, così come in Francia, non sono previsti limiti all’ammontare degli indennizzi statali, a differenza, ad esempio, degli Stati Uniti, con un approccio che rivela chiaramente l’intento di proteggere l’industria spaziale.
Difatti, per quanto attiene alla responsabilità dello Stato, esso risponde dei danni cagionati a terzi che eccedano l’importo di 100 milioni di Euro, ovvero in caso di accertato stato di insolvenza dell’operatore o della compagnia assicurativa, oppure per invalidità o mancanza della garanzia.
Anche per tale ragione, nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni, lo Stato è litisconsorte necessario.
La legge regolamenta all’art. 20 anche l’ipotesi di danni causati sul territorio italiano da Stati di lancio stranieri, in forza della Convenzione del 1972 sopra citata, per cui le persone danneggiate sul territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, possono presentare allo Stato italiano denuncia di sinistro o istanza di risarcimento entro 6 mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi.
Lo Stato italiano che, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto ed ottenuto dallo Stato straniero risarcimento dei danni, è tenuto a corrispondere le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia (art. 20, comma 1).
Il secondo comma di tale disposizione, prevede, viceversa, che se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunciato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente ad oggetto l’esito della denuncia.
Tali disposizioni non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i Tribunali o gli organi amministrativi dello Stato straniero per richiedere il risarcimento dei danni ed il risarcimento non è comunque dovuto se risulta che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato o se il fatto colposo del medesimo abbia concorso a cagionare il danno.
Come evidenziato, il regime di responsabilità introdotto dalla nuova normativa è direttamente connesso con l’obbligo di garanzia assicurativa sancito all’art. 21 con massimale pari a ciascun sinistro di 100 milioni di Euro (salvi massimali inferiori in base alle fasce di rischio individuate dai decreti di cui all’art. 13); tale norma prevede, altresì, la possibilità che le imprese di assicurazione o i prestatori della garanzia finanziaria, assumano direttamente l’intero rischio, ovvero in coassicurazione, o in forma consortile mediante una pluralità di imprese (in tale ultimo caso, il Consorzio deve essere registrato ed approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità).
Il terzo danneggiato ha inoltre azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito (art. 21.4) e l’assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione, né di nullità del contratto avente effetto retroattivo, ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell’operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purchè questi ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni (art. 21.5); in tali casi, l’assicurazione ha azione di rivalsa contro l’operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.
Misure per la space economy e previsione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale
Sono, inoltre, previste procedure semplificate ed incentivanti per forme di partneriato pubblico – privato e norme speciali in materia di appalti a sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali (art. 24), in particolare a favore di start-up innovative e piccole e medie imprese.
La natura strategica del settore è confermata, tra le altre, da ulteriori disposizioni, in primo luogo, dall’art. 25 che dispone che “al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale …” è costituita una riserva di capacità trasmissiva nazionale, utilizzando “… sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese”.
Tale norma riflette le comuni preoccupazioni circa l’affidamento e l’uso di infrastrutture spaziali da parte di soggetti privati e la volontà più volte rappresentata di ricorrere a costellazioni satellitari eurocomunitarie o nazionali.
In secondo luogo, dal mantenimento del c.d. golden power in tema di “applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l’attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto legge 15 Marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 Luglio 1990, n. 185 e del decreto legislativo 15 Dicembre 2017, n. 221”.
Tale clausola di salvaguardia, pur giustificata anche dall’obiettivo di tutelare le imprese dotate di know-how non in grado di competere con le aziende di grandi dimensioni leaders del mercato, pone un problema di coordinamento e di sovrapposizione tra le due normative, laddove l’esercizio del c.d. golden power attribuisce allo Stato il potere di porre veti, prescrizioni e condizioni rispetto ad atti di natura societaria ed operazioni da parte di enti ritenuti di rilevanza strategica; mentre la legge appena entrata in vigore prevede una analoga incidenza dello Stato nel settore spaziale per motivi di sicurezza nazionale.
A ciò si aggiunga l’esclusione prevista dallo stesso art. 28 dall’ambito di applicazione della legge, delle attività spaziali e di quelle correlate, condotte dal Ministero della Difesa e dagli organismi di informazione per la sicurezza.
Conclusioni
Da una prima valutazione, la Legge n. 89/2025 colma una lacuna legislativa e fornisce agli operatori gli strumenti per poter intervenire in tale settore con le certezze di un quadro normativo definito; sarà, tuttavia, necessario valutare come, in concreto, verranno esercitate le facoltà attribuite agli attori istituzionali coinvolti e le condizioni previste dai decreti di attuazione che andranno a definire l’ambito delle attività, ad esempio in materia di garanzia assicurativa.
Occorrerà, inoltre, verificare come tale normativa si coordinerà, a livello comunitario, con quella europea, alla luce della altrettanto recente proposta di Regolamento Europeo sulle attività spaziali (EU Space Act), presentata dalla Commissione Europea il 25.06.2025, con lo scopo di unificare le regole in materia autorizzativa, di sicurezza e sorveglianza, mediante l’introduzione di standards comuni ed un meccanismo di coordinamento tra autorità nazionali a livello europeo.
In particolare, da quanto riportato nel comunicato stampa della Commissione Europea del 25.06.2025, le nuove misure si basano su tre pilastri fondamentali, sicurezza, resilienza e sostenibilità e si applicherebbero alle risorse spaziali sia dell’UE che nazionali, nonché agli operatori dei paesi terzi che offrono servizi in Europa.
Tale futuro provvedimento, pertanto, inciderà, a sua volta, sui diritti e doveri dei vari protagonisti, pubblici e privati che operano in tale comparto, in qualche modo sovrapponendosi con le rispettive legislazioni nazionali, rendendo necessario un coordinamento tra le stesse e le disposizioni che verranno approvate a livello europeo.